1. La parità determina la piena validità, a tutti gli effetti, degli esami sostenuti dagli alunni interni alla scuola paritaria e dei titoli rilasciati dalla scuola medesima.
2. I candidati esterni che chiedono di iscriversi ad una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo quanto stabilito dalle norme vigenti per le scuole statali.
3. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività delle classi avviate, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore all'anno scolastico.
4. Il Ministro dell'istruzione emana con proprio decreto le norme di attuazione
a) candidati che accettano il vincolo della frequenza anche per il successivo anno scolastico;
b) candidati residenti nella sede dove funziona la scuola o in località vicine, particolarmente quando nella sede stessa non funziona una scuola statale dello stesso tipo, e che accettano il vincolo di cui alla lettera a);
c) candidati che siano studenti lavoratori, purché documentino tale qualità prima dell'inizio degli esami e svolgano la propria attività lavorativa nella località sede dell'istituzione scolastico-educativa paritaria o in una località vicina.
6. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.
7. Per il personale direttivo, docente e non docente la parità determina la totale equiparazione tra servizio statale e servizio prestato in istituzioni scolastico-educative paritarie, secondo quanto previsto dall'articolo 8.